L’imprenditore impossibilitato a pagare potrebbe non dover rispondere del reato di “omesso versamento IVA”.

di | 20 ottobre 2014

Con la sentenza n. 37301 del 09.09.2014 la Sezione III Penale della Corte di Cassazione è andata a pronunciarsi su di una situazione purtroppo abbastanza comune in un periodo di estrema difficoltà economica per le imprese e per le attività commerciali del nostro paese. Andando ad analizzare la situazione di un imprenditore chiamato a rispondere del reato previsto e punito dall’art. 10-ter del D.LGS. 74/2000 per avere appunto omesso di versare l’IVA per l’anno di imposta 2007, la Corte di Cassazione, giustamente rileva come “il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dal D.LGS.. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 – ter, consiste nel mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di IVA per cassa, è ordinariamente svincolato dall’effettiva riscossione dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate”. Ha altresì precisato che “il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all’erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. Tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di Euro cinquantamila, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore”.

Prosegue la Corte nel rilevare come “la prova del dolo – analogamente a quanto affermato in relazione alla fattispecie di cui al precedente art. 10 bis – è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di punibilità, entro il termine previsto. Non può ovviamente escludersi, in astratto, che siano possibili casi – il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito ed è, come tale, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria. E’ tuttavia necessario che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, dovranno investire non solo l’aspetto della non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non possa essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili”.

Ciò detto appare evidente come vi siano situazioni, la cui prova naturalmente spetta in capo all’imprenditore chiamato a rispondere di un fatto oggettivo come il mancato pagamento IVA, in cui tale omissione possa andare non punita dalla Giustizia penale qualora l’impossibilità di provvedere al versamento venga riconosciuta assoluta.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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