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Avvocati: Sanzione disciplinare in caso di acconto percepito senza emissione di ricevuta.

29 mar

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile – con sentenza n. 2703 del 23.02.2012 – hanno stabilito che risulta essere possibile destinatario di sanzione disciplinare (variamente modulabile dal Consiglio dell’Ordine competente a seconda della gravità dell’omissione) l’avvocato che ometta di consegnare al cliente la fattura e/o la ricevuta al momento della percezione di un acconto sulla propria parcella.

Per un commento a firma del collega avv. Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

 

Suicidio del detenuto: Responsabilità della Guardia Carceraria

20 mar

Se la Guardia Carceraria omette di effettuare il servizio di sorveglianza affidatole, risponde del suicidio in cella del detenuto (Caso in cui una Guardia Carceraria, durante il suo turno di sorveglianza a vista nei confronti di una detenuta, non si era accorta del suicidio di questa)“. (Cassazione Penale sez. IV, sentenza 20.02.2012 n. 6744)

Secondo la Suprema Corte, in caso di omessa diligenza nella vigilanza di una detenuta sottoposta al regime di sorveglianza a vista, sussiste la responsabilità a titolo di omicidio colposo a carico della Guardia Carceraria che abbia per l’appunto omesso di svolgere con diligenza il proprio compito di garanzia nei confronti del soggetto detenuto: l’omissione della condotta prescritta (la sorveglianza a vista) avrebbe infatti precluso il tempestivo avvistamento della manovra suicidiaria e il conseguente pronto intervento finalizzato a prevenire l’atto od a scongiurarne gli esiti più nefasti.

Per un commento sulla sentenza richiamata e per il testo integrale della stessa, si veda Altalex.

 

Escort & Prostituzione: la semplice pubblicazione di un annuncio online non costituisce favoreggiamento.

14 feb

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pubblica sul sito web gli annunci di donne che si offrono per incontri sessuali, senza porre in essere nessuna cooperazione, ma limitandosi a ricevere l’annuncio e svolgendo un semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione“. Questa la massima enunciata dalla Sezione III Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 4443 del 03 febbraio 2012, in relazione alla punibilità della condotta di mera pubblicazione su siti Internet di annunci pubblicizzanti le prestazioni, anche eventualmente di natura sessuale, da parte di “professioniste” del sesso.

La Corte ritiene infatti che la condotta di chi si renda mero esecutore materiale della pubblicazione di siffatta tipologia di annunci debba andare esente da responsabilità penale, dal momento che tale limitato apporto “non organizzativo” si estrinseca solamente nel posizionamento di un messaggio e non in attività che possano in concreto agevolare e/o favorire l’attività sessuale dell’interessata. Il reato di cui si tratta, invece, può essere rilevato nell’ipotesi in cui alla attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente. Ciò non si è verificato nel caso in questione, in quanto il ricorrente non ha compiuto nessuna di queste attività, essendosi limitato a ricevere l’annuncio, corredato dalle foto, già in possesso delle escort, ed ha svolto un semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione.

Per un ottimo articolo di commento e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex

 

Decreto Liberalizzazioni

25 gen

È entrato in vigore dalla mezzanotte di oggi il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recente “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

Le previsioni che più direttamente interessano il settore legale sono contenute all’art. 9 del detto Decreto, intitolato “Disposizioni sulle professioni regolamentate” che riportiamo qui di seguito per comodità di Voi lettori:

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullita’ della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potra’ essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra’ essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

b) la lettera d) e’ soppressa.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Per il testo integrale del Decreto Legge e per il testo della Relazione Illustrativa, si veda l’ottimo contributo su Leggioggi.it

 

Giudice di Pace: la tabella degli Uffici soppressi

17 gen

E’ stata pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di Decreto Legislativo di revisione degli Uffici dei Giudici di Pace: tale revisione, da attuarsi a norma dell’articolo 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011 n. 148 (come approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 dicembre 2011) dovrebbe prevedere la soppressione di un numero pari a 674 vari Uffici dei Giudici di Pace dislocati su tutto il territorio nazionale.

Tale misura, come ben spiegato nella relazione illustrativa allo schema di Decreto Legislativo, deve far fronte alla necessità di razionalizzazione e contenimento della spesa dei vari uffici giudiziari; nel corpo del Decreto, peraltro, sono previsti meccanismi di salvataggio di alcuni specifici Uffici del Giudice di Pace lasciati all’iniziativa dei singoli Comuni che potranno attivarsi, con conseguente gestione a proprie spese, per la reviviscenza dei propri G.d.P.

Per il testo della relazione illustrativa e per il conseguente schema di Decreto Legislativo, si veda il sito del Ministero della Giustizia.

 

Sequestro di persona vs. Sottrazione di persone incapaci

12 gen

Con la sentenza n. 48744 del 6 dicembre 2011 (dep. 30 dicembre 2011) la Cassazione Penle, Sez. VI, ha enunciato il principio secondo cui “si configura il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione anche nei confronti di un bambino di cinque mesi, mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) risulta introdotto dall’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, com’è dimostrato dalla sua collocazione normativa”.

La Corte ritiene, infatti, che ricorra l’ipotesi criminosa dell’art. 630 c.p. qualora mediante una abductio o una ritenzione violenta o fraudolenta l’infans o l’amens siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Nel sequestro di persona a scopo di estorsione la persona è infatti strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto all’obbiettivo perseguito dall’agente, e la liberazione della vittima (adulta, infante, incapace od amente) potrà dirsi attuata quando essa sia fisicamente libera da interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale. Libertà personale che non è soltanto libertà di locomozione, ma comprende tutte le possibili estrinsecazioni della libertà personale stessa, quali ad esempio, le relazioni interpersonali.

In conclusione, la Suprema Corte determina che il richiamato art. 574 c.p. risulta voluto nel nostro sistema sanzionatorio a presidio prioritario della potestà genitoriale e del suo concreto esercizio, tant’è che trova collocazione tra i delitti contro l’assistenza familiare. La norma dell’art. 630 c.p. è invece inserita tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, con la conseguente duplice e convergente protezione, non solo dell’interesse pubblico che attiene all’inviolabilità del patrimonio, ma anche quello della tutela della libertà personale che, nel caso di persona sequestrata minore di età od infante, assume nell’economia del crimine un disvalore dominante.

 Per il testo integrale della sentenza, si veda Penale.it

 

Le registrazioni di conversazioni tra presenti

04 ott

Con la pronuncia n. 18908 del 13 maggio 2011, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Penale, si è pronunciata sull’argomento delle registrazioni di conversazioni tra soggetti presenti (registrazioni audiovisive) stabilendo la liceità delle stesse ove tale attività venga espletata all’interno di determinati limiti, e comunque in mancanza di destinazione delle stesse registrazioni alla diffusione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio od altrui: non è quindi illecito registrare una conversazione tra soggetti presenti (essendo accettabile il rischio che una determinata conversazione possa essere documentata mediante registrazione), e la “privacy” viene violata solamente ove tale conversazione venga diffusa per scopi diversi dalla tutela di un diritto.

La Corte di Cassazione, infatti, ritiene che non sia stata violata alcuna delle previsioni di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003 poiché, non trattandosi di dati sensibili o giudiziari o comunque idonei a rivelare lo stato di salute, non risulta prospettabile alcuna violazione degli articoli richiamati dallo stesso art. 167; viene inoltre sottolineato che se i dati oggetto della registrazione non sono destinati alla comunicazione sistematica od alla diffusione, possono essere liberamente trattati senza dover preventivamente informare l’interlocutore e senza dover prima ottenere il suo consenso.

Per la massima ed il testo integrale della sentenza, unitamente ad un ottimo articolo di commento a firma di Alessandro Ferretti, si richiama Altalex.

 

Genitore incapiente e “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c.p.)

12 set

Con autorevole decisione, la Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in materia di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, reato previsto e punito dall’art. 570 del Codice Penale, ribadendo come “l’obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell’obbligato, con la conseguenza che assume rilievo, ai fini di sanzionarne penalmente l’inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all’indisponibilità, persistente, oggettiva ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze di vita minime“.

Con la sentenza n. 27051 del 11 luglio 2011, la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ha rinnovato il suo costante orientamento stabilendo una volta di più un metro di giudizio su cui basare un’eventuale condanna per la contestazione di una violazione degli obblighi di assistenza familiare (più volgarmente conosciuta nella semplice ipotesi della “mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento” da parte del genitore obbligato).

Per un commento a firma del dott. Alessandro Ferretti ed il testo integrale della sentenza, si rimanda a Altalex.

 

Iscrizione all’Albo ed esercizio abusivo della professione di Avvocato

06 set

L’iscrizione all’Albo degli Avvocati è condizione necessaria per l’esercizio della professione forense: così si è espressa la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27440 del 13 luglio 2011 che confermava l’inflitta condanna per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) nella vicenda di un giovane “neo-avvocato” che, pur avendo superato l’esame ma non avendo ancora effettuato la regolare iscrizione all’Albo, aveva assunto la difesa di un soggetto nell’ambito di una procedura di riparazione per ingiusta detenzione, autenticandone la firma in calce al mandato difensivo e provvedendo a depositare tale atto presso la Cancelleria della competente Corte di Appello.

Si legge nella sopra citata pronuncia come “l’atto posto in essere dall’imputato rientrava tra gli atti tipici della professione di avvocato, in quanto alla stessa riservato in via esclusiva, con l’effetto che il suo espletamento da parte di soggetto non ancora iscritto nell’Albo professionale integrava la fattispecie di reato contestata”. Nella susseguente motivazione, la Corte di Cassazione rileva come “l’art. 348 cod. pen. è una norma penale in bianco, che presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l’iscrizione in uno specifico albo. Ne consegue che è abusivo l’esercizio della professione di avvocato da parte di colui che, pur avendo conseguito l’abilitazione statale, non sia iscritto all’albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l’esercizio della professione (art. 1 r. decreto legge n. 1578/1933)“.

Per il testo della sentenza ed un ottimo commento a firma di Manuela Rinaldi, si rimanda a Altalex.

 

Omesso versamento INPS: è necessaria l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti

08 ago

Con la sentenza del 14 giugno 2011, n. 29616, la Sezione III della Suprema Corte di Cassazione ha enunciato un importantissimo principio secondo cui, al fine della configurabilità del reato previsto e punito dall’articolo 2 del D.L. 463/83 convertito in L. 638/83, è necessaria l’effettiva verifica della corresponsione della retribuzione ai dipendenti, essendo tale esborso un presupposto essenziale della configurabilità del contestato reato; tale presupposto dovrà essere specificamente provato dalla Pubblica Accusa con idonei documenti e/o testimoni (oppure con gravi, precisi e concordanti indizi) e non potrà quindi ritenersi perfezionata la fattispecie criminosa ove manchino detti specifici requisiti probatori.

La massima giurisprudenziale enunciata è la seguente: “In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463/83 conv. in l. n. 638/83), la S.C. conferma l’orientamento, secondo il quale per il perfezionamento del reato, è necessaria l’effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti, essendo l’esborso delle somme dovute ai lavoratori un presupposto indefettibile della fattispecie criminosa, che deve essere provato dalla pubblica accusa con documenti, testimoni ovvero gravi, precisi e concordanti indizi“.

Per il testo integrale della sentenza, si richiama la seguente specifica pagina del sito Penale.it