Separazione: l’avvocato che ha seguito entrambi i coniugi, non può poi seguirne uno contro l’altro.

di | 19 maggio 2014

Con sentenza n. 8057 del 07.04.2014 le Sezioni Unite Civile della Corte di Cassazione sono andate a risolvere un annoso problema legato alla possibilità per un avvocato di assistere solamente uno dei due coniugi, in procedimenti che riguardino questioni familiari, dopo averli assistiti entrambi in fasi precedenti. Questa pronuncia, che va a chiarire i limiti d’azione consentiti all’avvocato alla luce dell’attuale art. 68, comma IV, del Codice Deontologico, ribadisce come sussista a carico del difensore di entrambi i coniugi nel corso di una separazione consensuale il successivo divieto di assistere solamente uno di questi nei confronti dell’altro su oggetto relativo ai rapporti familiari: tale divieto, viene chiarito dalla Corte di Cassazione, sussiste anche nel caso in cui l’avvocato abbia fornito ad entrambi i coniugi solamente un’assistenza “formale” (a tal fine è sufficiente aver ricevuto entrambi i coniugi presso il proprio Studio ed eventualmente aver partecipato all’udienza davanti al Presidente del Tribunale) anche senza una specifica prova in merito ad un esplicito conferimento di mandato.

Per un ottimo commento a firma di Paolo Comoglio e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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