Anche senza indicare il nome, può esserci diffamazione su Facebook.

di | 12 maggio 2014

Con sentenza n. 16712 del 16.04.2014 la Sezione I Penale della Corte di Cassazione è andata a pronunciare su un tema attualmente molto caldo: sussiste il reato di diffamazione in caso di pubblicazione su Facebook di status/commenti lesivi della altrui reputazione, anche senza la specifica indicazione del nominativo del diffamato?

La Corte, con detta sentenza e peraltro richiamando alcune precedenti sentenze di identico segno, ha ritenuto che “il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell’autore della pubblicazione on line, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D’altro canto, ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa“.

Chiaro, quindi, come “ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa“.

Per un ottimo commento a firma di Michele Iaselli, oltre che per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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