Bomboletta di spray urticante: serve il porto d’armi.

di | 7 aprile 2014

Con la recente sentenza n. 5719 del 05.02.2014 la Sezione I Penale della Corte di Cassazione ha confermato il costante orientamento secondo cui “integra il reato previsto dall’art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2 L. n. 110 del 1975“.

Nel caso di specie, la Cassazione andava a pronunciarsi sul caso di un uomo che era stato condannato in primo grado (condanna poi confermata in appello) alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di porto e detenzione illegale di n. 3 bombolette spray marca “American Style Nato Super Paralisant” (della capacità di 40 ml ciascuna) contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in dotazione alle forze di polizia (comprese le italiane) per il controllo dell’ordine pubblico, a base di orto-clorobenziliden-malonitrile, altrimenti detta “CS”.

Conseguenza di detta pronuncia, allo stato, appare la chiara parificazione delle bombolette di spray urticante (anche quelle definite solamente da “difesa personale”) alle comuni armi da sparo con necessità quindi di dotarsi di idoneo titolo al possesso.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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