Arresti domiciliari? Niente Facebook

di | 21 febbraio 2011

In tema di arresti domiciliari, il divieto di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, previsto dall’art. 276, comma 1, c.p.p. si estende anche all’utilizzo di strumenti informatici via Internet” (Cass. Pen. sez. II, n. 37151 del 29.09.2010)

Con la sopra massimata pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione esprime la propria opinione su un argomento molto caldo visto il fervente proliferare delle comunicazioni interpersonali attraverso i siti di “social networking” di cui Facebook è di certo assoluto protagonista.

La previsione di *non comunicare con persone diverse dai familiari* va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet. L’uso di Internet non può essere vietato tout-court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva e di ricerca, senza entrare in contatto, tramite il web, con altre persone“.

Le motivazioni poste alla base della decisione della Suprema Corte chiarificano l’ambito di utilizzabilità del mezzo informatico per i soggetti sottoposti a specifiche misure cautelari (nel caso esaminato gli arresti domiciliari) ben distinguendo fra un uso di “Internet” finalizzato all’acquisizione di informazioni ed eventualmente finalizzato all’intrattenimento dell’utilizzatore, da un uso finalizzato alla comunicazione con soggetti estranei alla cerchia di quelli espressamente autorizzati dalla norma procedurale in esame. “La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di comunicazione, pur se non espressamente vietata dal Giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico – divieto di comunicare -, il divieto non solo di parlare direttamente ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto il soggetto con terzi“.

Per il testo integrale della sentenza, si veda questo collegamento a Ristretti Orizzonti

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