Il gestore di un locale notturno non è sempre responsabile degli schiamazzi notturni dei clienti al di fuori del locale.

di | 6 ottobre 2014

Con la sentenza n. 37196 del 05.09.2014 la Sezione III Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che <<non risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore del locale che abbia esercitato correttamente i poteri di controllo e, ciononostante, non sia riuscito ad impedire gli schiamazzi avvenuti all’esterno dell’esercizio commerciale. (Nella specie era stato soltanto accertato che, all’esterno dei locali, stazionavano numerosi giovani che si trattenevano a consumare bevande, dando luogo a “schiamazzi, urla e risate” e il Tribunale evidenziava che i gestori non avevano alcun potere per impedire siffatti schiamazzi sulla pubblica via o almeno per persuadere i soggetti “a tenere un tono di voce più moderato”, essendo essi “sforniti di qualsiasi potere coercitivo in caso di rifiuto”)>>.

Sebbene la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel ritenere il gestore di un locale notturno responsabile del reato di cui all’art. 659, comma 1, c.p. qualora gli “schiamazzi notturni” avvengano all’interno del locale stesso, ove il gestore ha il diritto/dovere di procedere al controllo degli avventori affinché gli stessi non mettano in atto comportamenti tali da recare disturbo alla quiete e riposo delle persone, parimenti è necessario analizzare l’estendibilità di tale potere/dovere qualora i casi di “schiamazzi notturni” avvengano al di fuori del locale stesso: <<il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all’art. 659 comma 1 c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (cf. Cass. sez. 1 n. 16886 del 28.2.2003; Cass. sez. 1 n.17779 del 27.3.2008; Cass. sez. 1 n. 40004 del 30.9.2009). Perché, però, l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione. Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all’interno dell’esercizio non c’è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l’obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al c.d. ius excludendi. Se, invece, il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell’esercizio pubblico avvenga all’esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario provare, rigorosamente, che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell’evento>>.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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