Guida senza cinture: configurabile il concorso di colpa della vittima.

di | 17 luglio 2013

Con sentenza del 06.06.2013 la Sez. IV Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di poter riconoscere un “concorso di colpa” nel reato di omicidio colposo nel caso della vittima di sinistro stradale che abbia volontariamente omesso di indossare le prescritte cinture di sicurezza.

Poiché l’art. 172 del Codice della Strada impone a tutti i soggetti che si trovino a circolare su mezzi l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza (ed in primo luogo proprio al conducente di un veicolo che deve inoltre vigilare affinché gli stessi passeggeri le indossino), l’aver omesso di indossare detti sistemi di sicurezza può far insorgere in capo ad un conducente rimasto vittima di sinistro per colpa altrui un’ipotesi di concorso di colpa derivante proprio dall’inosservanza delle descritte disposizioni del C.d.S.

La Corte, infatti, pur ricordando come “in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull’ammontare risarcitorio“, ha altresì riaffermato che “se l’inottemperanza all’obbligo di far indossare la cintura di sicurezza ai passeggeri comporta la diretta responsabilità del conducente, non può escludersi che la violazione del medesimo obbligo relativo alla persona stessa del conducente possa rappresentare un contributo causale alla produzione dell’evento mortale, traducendosi, così, in un eventuale concorso colposo della vittima che deve essere necessariamente valutato e quantificato ai fini delle connesse determinazioni“.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.

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