Differenza tra i reati di “Commercio con segni distintivi falsi” (art. 473/474 c.p.) ed il reato di “Commercio con segni mendaci” (art. 517 c.p.)

di | 12 dicembre 2012

Con la sentenza n. 36360 del 13.07.2012 la sez. V della Corte di Cassazione Penale ha evidenziato come “alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 c.p. dalla Legge 99/2009, non è sufficiente, per la sussistenza del reato di commercio con segni distintivi falsi, che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che il suddetto titolo sia stato effettivamente conseguito, potendosi altrimenti configurare, ricorrendone eventualmente i presupposti, la diversa fattispecie di cui all’art. 517 c.p.

Alla luce della citata novella del 2009, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto come “appare … necessario, per assicurare la prevista tutela penale dei marchi o degli altri segni distintivi, il rispetto della normativa, interna o internazionale, in tema di proprietà intellettuale o industriale, che altro non vuol dire che l’ avvenuta registrazione del marchio o del segno distintivo”: risulta quindi impossibile contestare i reati di cui agli art. 473 e 474 c.p. in caso di marchi non ancora efficacemente tutelati dal titolo di privativa, dovendosi propendere per la diversa contestazione di cui all’articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) qualora ne ricorrano i singoli presupposti.

Per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda PENALE.IT

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