Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): non sussiste il reato in caso di familiari costretti a vivere in precarie condizioni igieniche.

di | 5 dicembre 2012

Con la sentenza n. 40291 del 12.10.2012 la sez. VI della Corte di Cassazione Penale ha indicato come “il reato di maltrattamenti si configura attraverso una condotta abituale, che si estrinseca in una pluralità di atti volti a ledere l’integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo. Conseguentemente, colui che costringe i familiari conviventi a vivere in condizioni igieniche insopportabili ed a subire qualche episodio di estorsione e di furto, non risponde del reato di maltrattamenti in famiglia“.

Analizzando la fattispecie di cui all’art. 572 c.p. la Corte di Cassazione ha infatti evidenziato come il reato di “Maltrattamenti in Famiglia” possa essere contestato ove l’azione del reo si estrinsechi in una condotta caratterizzata dall’abitualità, consistente in una pluralità costante di atti specifici diretti a ledere sia l’integrità fisica che il patrimonio morale del soggetto passivo.

Per un ottimo articolo di commento a firma di Elena Salemi e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda ALTALEX

Per informazioni, pareri o consulenze, potete contattare senza impegno il nostro STUDIO LEGALE.