Riprendere la casa del vicino non costituisce violazione della “privacy”.

di | 27 agosto 2012

Con la sentenza n. 18035 del 11.05.2012 la sez. V della Corte di Cassazione Penale si è pronunciata nel caso che vedeva tratto a giudizio un soggetto che era stato visto riprendere la casa del vicino dalla pubblica via, poi successivamente ammettendo nel corso di una riunione condominiale che tale ripresa era stata effettuata per documentare un abuso edilizio commesso dalla parte offesa. Tale ripresa, quindi, avrebbe avuto ad oggetto solamente la porzione “esterna” della proprietà del vicino, senza andare ad incidere su zone dell’abitazione “interne” o schermate da specifici mezzi di esclusione della visibilità.

Nella sopra ricordata pronuncia, si può leggere come la Suprema Corte abbia ritenuto che: “La tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie all’interno di una privata dimora, di conseguenza l’assenza di schermature, unitamente al mancato utilizzo di particolari accorgimenti da parte dell’autore della videoripresa, escludono la configurabilità di un attentato alla privacy della parte offesa. Di conseguenza non costituisce reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la videoripresa dall’esterno di una privata abitazione se la parte offesa non ha adottato misure tali da rendere il proprio domicilio tendenzialmente non visibile ad estranei“.

Per un ottimo articolo a firma di Giuliano De Luca e per il testo della massima e della sentenza -> ALTALEX

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