Con la sentenza n. 10684 del 19.03.2012 la Sez. IV della Corte di Cassazione ha stabilito che “è punibile penalmente il conducente della bicicletta che avanzi in equilibrio precario, cadendo continuamente e ponendo, quindi, in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. Non è invece applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida consistendo la violazione nel mettersi alla guida di un mezzo per cui non è prescritta alcuna abilitazione alla guida. (Caso in cui l’imputato è stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica della propria bicicletta, con a bordo anche il figlio minore dell’imputato, – tasso alcolemico rilevato pari a 2,96 e 2,59 g/l – ed è stato condannato alla pena di mesi uno, giorni quindici di arresto e 1.000,00 Euro di ammenda; sostituita la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria)“.
La Cassazione è chiara nello statuire che, se da un lato è innegabile la necessità di addivenire alla punizione in sede penale del ciclista che si sia messo alla guida del proprio mezzo in condizioni di alterazione da assunzione di bevande alcoliche, dall’altro è altrettanto impossibile aggiungere a tale punizione la sospensione della patente di guida, atteso che la bicicletta è mezzo per cui non è prescritto il possesso di alcun titolo abilitativo alla guida.
Per una nota di commento a firma di Maria Elena Bagnato, e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda -> ALTALEX
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