Con la sentenza n. 18134 del 14 maggio 2012 la Sezione IV della Corte di Cassazione Penale ha stabilito che nella eventualità in cui non sia possibile stabilire ogni oltre ragionevole dubbio se il tasso alcolemico sia superiore al limite di 0,8 g/l il trasgressore dovrà ritenersi responsabile solamente dell’ipotesi meno grave prevista dal Codice della sStrada e ora depenalizzata seguito della novella di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120.
Viene quindi rinnovata dalla Corte di Cassazione l’adesione all’ormai costante orientamento giurisprudenziale secondo cui lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 del Codice della Strada, se è vero che può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica indipendentemente dall’accertamento strumentale, è anche peraltro vero che, qualora non sia invece possibile stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio se il tasso alcolemico fosse superiore al limite di 0,8 g/l il trasgressore dovrà ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell’ipotesi meno grave (fascia A) attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120.
Per un eccellente articolo di commento a firma di Manuela Rinaldi e per il testo integrale della sentenza citata, si veda Altalex.
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