Avvocati: Sanzione disciplinare in caso di acconto percepito senza emissione di ricevuta.

di | 29 marzo 2012

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile – con sentenza n. 2703 del 23.02.2012 – hanno stabilito che risulta essere possibile destinatario di sanzione disciplinare (variamente modulabile dal Consiglio dell’Ordine competente a seconda della gravità dell’omissione) l’avvocato che ometta di consegnare al cliente la fattura e/o la ricevuta al momento della percezione di un acconto sulla propria parcella.

Per un commento a firma del collega avv. Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

Per informazioni, pareri o consulenze, potete contattare senza impegno il nostro STUDIO LEGALE.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.