“Se la Guardia Carceraria omette di effettuare il servizio di sorveglianza affidatole, risponde del suicidio in cella del detenuto (Caso in cui una Guardia Carceraria, durante il suo turno di sorveglianza a vista nei confronti di una detenuta, non si era accorta del suicidio di questa)“. (Cassazione Penale sez. IV, sentenza 20.02.2012 n. 6744)
Secondo la Suprema Corte, in caso di omessa diligenza nella vigilanza di una detenuta sottoposta al regime di sorveglianza a vista, sussiste la responsabilità a titolo di omicidio colposo a carico della Guardia Carceraria che abbia per l’appunto omesso di svolgere con diligenza il proprio compito di garanzia nei confronti del soggetto detenuto: l’omissione della condotta prescritta (la sorveglianza a vista) avrebbe infatti precluso il tempestivo avvistamento della manovra suicidiaria e il conseguente pronto intervento finalizzato a prevenire l’atto od a scongiurarne gli esiti più nefasti.
Per un commento sulla sentenza richiamata e per il testo integrale della stessa, si veda Altalex.
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