Anche il semplice qualificarsi come “avvocato” pur senza esercitare abusivamente la professione costituisce reato.

di | 7 settembre 2015

Con la sentenza n. 46505 del 11 novembre 2014 la Sezione V Penale della Corte di Cassazione, nel caso di una donna che si era attribuita falsamente il titolo di “avvocato” pur non essendo iscritta al relativo Albo anche in assenza di effettivo esercizio abusivo della professione e solamente per risultare “più affidabile” agli occhi della vittima del reato, si è pronunciata stabilendo che “basta la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione a integrare il reato di sostituzione di persona, atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale; né si richiede che il fatto tenda all’illegale esercizio della professione, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica“.

Anche in assenza di effettivo esercizio abusivo della professione di cui falsamente ci si attribuisce il titolo, può scattare il reato di sostituzione di persona.

Per un ottimo commento e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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