Appaltatore e condominio responsabili dei furti subiti dai condomini.

di | 13 aprile 2015

Con sentenza n. 26900 del 19.12.2014 la Corte di Cassazione ha stabilito come “la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio.In tal caso è configurabile, altresì, la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.

Nel caso di specie il Condominio si era avvalso dell’opera di una ditta appaltatrice affinché ripulisse la facciata condominiale e, quest’ultima, aveva fissato dei ponteggi per procedere in tal senso; ponteggi attraverso i quali dei ladri sono entrati nell’appartamento di un condomino derubandolo.

La Suprema Corte ha riconosciuto come la responsabilità della ditta appaltatrice sia da identificarsi non nel semplice fatto di aver messo dei ponteggi, bensì nell’avere omesso di adottare tutte le misure idonee per evitare eventuali intrusioni da parte di terzi, come ad esempio 1’illuminazione notturna, la guardiania ed altri accorgimenti. Tale omissione di cautela ha, così, agevolato colposamente il furto, essendosi il ladro introdotto proprio attraverso il ponteggio. La Cassazione , tuttavia, ha individuato anche la responsabilità concorrente del Condominio committente il quale, in quanto soggetto che ha conferito incarico all’appaltatore, avrebbe avuto l’obbligo di vigilanza e custodia. La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che eventuali clausole contrattuali intercorse tra appaltatore e committente volte ad escludere la responsabilità del committente in merito a eventuali danni derivanti a terzi, sebbene abbiano efficacia tra le parti consentendo al committente di rivalersi sull’appaltatore, non possono essere opponibili a terzi.

Per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.

Per informazioni, pareri o consulenze, potete contattare senza impegno il nostro STUDIO LEGALE.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.