Legittimo il licenziamento del lavoratore sorpreso a fare sesso sul posto di lavoro.

di | 12 gennaio 2015

Con sentenza n. 23378 del 03.11.2014 la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, afferma come “è legittimo il licenziamento del lavoratore che si allontani dalla postazione di lavoro per compiere un atto contrario ai doveri del servizio e con pericolo per la sicurezza il che rende la condotta connotata da particolare gravità e configura una violazione dei precetti che derivano dall’obbligo generale di diligenza, senza ricorso alle specifiche previsioni del contratto collettivo”.

Nel caso di specie il lavoratore, unico agente alla sicurezza dell’impianto di una stazione metro, durante l’orario di servizio si allontanava dalla propria postazione senza chiedere permesso e veniva sorpreso da un utente nel locale in uso alla ditta di pulizie intento a consumare un rapporto sessuale con una donna. Il datore di lavoro, quindi, licenziava per giusta causa il lavoratore il quale, d’altro canto, impugnava il licenziamento affermando come, per la sua condotta (consistente in un allontanamento momentaneo, senza precedendenti disciplinari e l’assenza di danno alcuno) il contratto di settore prevedesse una sanzione conservativa oltre al fatto che il rapporto sessuale sarebbe avvenuto in un locale non accessibile all’utenza e, quindi, nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza.

La Suprema Corte, tuttavia, rigettando il ricorso dichiara legittimo il licenziamento in quanto considerato la posizione di responsabilità ricoperta dal lavoratore quale unico agente in servizio e il relativo dovere di tutelare la sicurezza degli utenti, la condotta dallo stesso tenuta risulterebbe connotata da particolare gravità ed in piena violazione ai doveri di diligenza sullo stesso incombenti. A ciò si deve aggiungere come il lavoratore sia stato effettivamente scoperto da un utente e ciò, quindi, fa supporre che il luogo in cui si è consumato il rapporto sessuale non fosse del tutto precluso all’utenza.

La valutazione complessiva del comportamento addebitato impone di considerare realizzata una violazione dei precetti che derivano dall’obbligo generale di diligenza, senza ricorso alle specifiche previsioni del contratto collettivo e ciò giustificherebbe il licenziamento per giusta causa.

Per un commento a firma di Giuseppina Mattino e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.

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