Guida senza patente: per la contestazione della recidiva nel biennio rileva il precedente passaggio in giudicato.

di | 10 novembre 2014

Con la sentenza n. 40617 del 01.10.2014 la Sezione VI Penale della Corte di Cassazione ha rinnovato il proprio orientamento giurisprudenziale secondo cui “è conforme alla regola di certezza dei diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l’imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla data dei passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi, piuttosto che a quella della loro commissione, poiché solo dalla detta data può aversi per conclamata l’affermazione di penale responsabilità dei soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, coi rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste“.

A questo punto, nessuna questione sul periodo di tempo necessario per poter contestare all’imputato la recidiva in caso di guida senza patente: il biennio necessario a tale operazione decorrerà quindi dal momento del passaggio in giudicato della precedente sentenza e non anche, invece, da un’eventuale precedente denuncia in tal senso.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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