Le dichiarazioni spontanee dell’indagato in fase di indagini preliminari valgono ad interrompere la prescrizione del reato.

di | 1 settembre 2014

Con sentenza n. 5838 del 06.02.2014 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito ad un controverso punto sulla validità o meno delle spontanee dichiarazioni rese dall’indagato in corso di indagini preliminari per l’interruzione della prescrizione del reato.

Nella detta sentenza, si può leggere come le Sezioni Unite abbiano ritenuto che “le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nella fase delle indagini preliminari debbono considerarsi equiparate all’interrogatorio relativamente all’interruzione della prescrizione, in costanza di una duplice condizione: che siano rese all’autorità giudiziaria (e non, dunque, alla polizia giudiziaria) ed in esito a contestazione chiara e precisa del fatto per cui si procede”.

Va ricordato che ai sensi dell’art. 374 c.p.p. “chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni” e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, “quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio”. Tale accostamento sposta quindi tali spontanee dichiarazioni nel novero di quegli atti da considerarsi interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 160 c.p.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per massima e testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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