Niente sospensione della patente di guida se il tasso alcolemico è inferiore a 1,5 g/l

di | 23 giugno 2014

Con sentenza n. 21447 del 19.10.2010 la Sezione II Penale della Corte di Cassazione si pronunciava enunciando il principio secondo cui “in caso di contestazione della violazione dell’art. 186 del C.d.S. (guida in stato di ebbrezza), la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa“.

La detta pronuncia, rimasta come riferimento nell’analisi delle conseguenze del reato di guida in stato di ebbrezza, è stata richiamata nel corso del corrente anno dal Giudice di Pace di Torino il quale ha rinnovato l’adesione all’enunciato principio che prevederebbe la possibilità di sospendere la patente di guida solo nel caso previsto dall’art. 186, comma 9, del Codice della Strada e non anche nelle più lievi ipotesi.

Per un ottimo commento a firma di Simone Maran e per il testo integrale della sentenza del G.d.P. di Torino, si veda Altalex.

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