Pubblica Amministrazione ed appaltatore responsabili in solido in caso di sinistro stradale.

di | 17 marzo 2014

Con sentenza n. 4039 del 19.02.2013 la Sezione III della Corte di Cassazione Civile ha affermato come “nel caso di sinistro stradale, se non vi sia stato il totale (ma soltanto il parziale) trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla res, l’ente proprietario continua a rispondere come custode ex art. 2051 c.c., atteso che deve continuare ad esercitare sull’opera l’opportuna vigilanza ed i necessari controlli“.

Nel caso in esame il Comune aveva affidato a una ditta appaltatrice l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione stradale. L’appaltatore, tuttavia, non aveva preso le dovute cautele per evitare che gli utenti della strada transitassero sulla stessa durante l’esecuzione dei lavori in quanto mancava ogni segnaletica di pericolo e i blocchi di cemento erano stati rimossi. In tali circostanze perdeva la vita un motociclista.

La Corte di Cassazione ha affermato come l’appalto costituisca il contratto attraverso il quale la P.A. affidi il compito di manutenzione delle strade a soggetti terzi. Gli appaltatori, quindi, hanno l’obbligo giuridico di porre in essere tutte le misure necessarie per evitare di arrecare danni agli utenti della strada durante l’esercizio dei lavori agli stessi commissionati. Detto incombente, tuttavia, non esclude la concorrente responsabilità della P.A. in caso di sinistri che colpiscano terze persone.

La P.A., infatti,ha comunque l’onere di sorvegliare l’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore e di intervenire in caso di mancanze e omissioni da parte di quest’ultimo adottando ogni misura necessaria per salvaguardare l’incolumità degli utenti della strada.

La P.A., quindi, viene considerata sempre custode del tratto di strada interessato dalle lavorazioni affidate a terzi a fronte del dovere di controllo e vigilanza incombente sulla stessa.

Nel caso in cui, quindi, le misure apprestate dall’appaltatore appaiano insufficienti a evitare danni a terzi, la P.A. ha l’obbligo di intervenire e, in difetto, verrà ritenuta responsabile ex art 2051 c.c. in solido con l’appaltatore per ogni danno causato.

Per un ottimo commento a firma di Giuseppina Mattiello e il testo integrale della sentenza si veda Altalex.

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