Non sussiste il reato di guida in stato di alterazione se l’auto è ferma in zona di sosta.

di | 9 dicembre 2013

Con sentenza n. 30209 del 12.07.2013 la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata per l’esclusione della configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 187 del Codice della Strada nel caso in cui, nel momento del controllo, l’imputato si trovasse in auto insieme alla fidanzata fermo in un’area di sosta. In mancanza, quindi, di effettiva percezione da parte degli organi contestatori dell’atto di “guidare” da parte di soggetto trovato in alterazione da sostanze stupefacenti, non può in alcun modo essere configurata in capo a quest’ultimo una responsabilità per il reato predetto.

Elemento necessario per l’eventuale pronuncia di responsabilità è, quindi, l’essere stato alla guida in stato di alterazione: in mancanza di prova di detta circostanza l’imputabilità di detto fatto è esclusa.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo della sentenza, si veda Altalex.

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