Non si può sospendere la patente di guida a chi non l’ha mai ottenuta.

di | 28 ottobre 2013

Con sentenza n. 38645 del 19 settembre 2013 la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha rinnovato l’adesione alla ormai consolidata corrente giurisprudenziale secondo cui “è preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita. Tantomeno, in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida“.

Nel caso specifico, un soggetto veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 116, comma 13 cod. strada perché colto alla guida di motoveicolo benché privo della patente di guida, ritenuto in concorso formale con gli altri reati contestualmente commessi; all’esito del riconoscimento della responsabilità penale per i fatti contestati, però, la Corte riteneva di motivare come sopra in relazione all’impossibilità di applicazione della misura accessoria collegata.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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