Multe illegittime se mancano aree di sosta gratuita.

di | 3 novembre 2014

Con ordinanza n. 18575 del 2 settembre 2014 la Corte di Cassazione ha statuito che “è illegittima la multa per mancata esposizione del ticket attestante l’avvenuto pagamento per la sosta qualora il Comune non provi alternativamente che: 1) nella vicinanze dell’area adibita a sosta a pagamento vi sia anche un’adeguata area per la sosta gratuita; 2) l’esistenza di una causa di esonero dall’obbligo di predisposizione delle stesse”.

Nel caso di specie la ricorrente aveva promosso ricorso davanti al Giudice di Pace di Napoli avverso una sanzione amministrativa irrogatele dal Comune di Napoli per mancata esposizione del ticket attestante il pagamento del parcheggio. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale, in sede di appello, avevano rigettato il ricorso stabilendo come la ricorrente avesse dovuto accollarsi l’onere della prova e dimostrare non solo l’assenza nelle vicinanze di un’area di sosta a parcheggio gratuito, bensì anche l’insussistenza delle eventuali causa di esonero dall’obbligo del Comune di prevedere aree di sosta gratuite.

La Suprema Corte, discostandosi da tali pronunce, affermava come l’art. 7 comma 8 del Codice della Strada preveda che qualora il Comune disponga l’installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta pagamento “su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite “area pedonale” e “ a traffico limitato” nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444 e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta in cui sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.

Ai sensi del codice della strada, quindi, laddove siano previste aree di sosta a pagamento occorre che il Comune disponga nella stessa area o in aree limitrofe relative aree di sosta “gratuite”. Tale onere del Comune viene meno solo laddove sussistano del cause di esonero espressamente previste dalla suddetta normativa.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, in assenza di limitrofe aree di sosta gratuite (come nel caso in esame) l’onere di dimostrare la sussistenza di cause di esonero dal suddetto obbligo non spetta al ricorrente bensì al Comune resistente. Nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative il Comune, sebbene sia formalmente convenuto in giudizio, assumerebbe in termini di onere probatorio il ruolo di attore.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto che spetti all’amministrazione comunale, ex art. 2697 cc, l’onere di fornire prova dell’esistenza degli elementi fattuali integranti la violazione contestata mentre spetta all’opponente, che ricopre la posizione di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi della violazione.

Risulta, quindi, onere del Comune produrre in giudizio i documenti comprovanti l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 7 comma 8 del Codice della Strada oppure l’esistenza di una delle cause di esonero elencate nella normativa vigente.

Per un ottimo commento sul punto a cura di Francesca De Luca e per il testo integrale dell’ordinanza si veda Diritto24.

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